ORDINANZA N. 4932 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 788 |
LOCALITÀ via, SESTRIERE, via ORSIERA, via CARAGLIO, via CAMPIGLIONE |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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del 12/12/03 |
SB/VARIE03/ sestriere |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2408 prot. n. 408 del 26.7.2002 con la quale, alla lettera A), in via Campiglione veniva istituita la sosta sul lato est, a partire dal n.c. 13 e procedendo verso sud per un tratto di m 30.00 circa con disposizione "a pettine", ad eccezione dello spazio in prossimità del passo carrabile che sarà demarcato "in fila"; e ,alla lettera B), nell'area d'intersezione via Campiglione/via Caraglio/via Sestriere veniva istituita la sosta sul protendimento ideale del f.f. est di via Caraglio, per complessivi n. 6 posti auto, di cui n. 4 con disposizione "a pettine" fronte nn.cc. 13 e 15, e n. 2 con disposizione "in fila2 immediatamente a sud;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3;
Vista la richiesta della Circoscrizione 3;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in Via Sestriere
nel tratto: via Caraglio - carreggiata laterale est c.so Trapani
B) in Via Orsiera
tratto:- carreggiata laterale est c.so Trapani - via Genola
1) Area SUD
2) Area NORD
D) la revoca dell'ordinanza n. 2408 prot 408 del 26.7.2002, meglio specificata in premessa;
E) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)