Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 4929

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 785

LOCALITA' Via MAGENTA

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 12/12/03

SB/VARIE03/magenta

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il 24.4.1963, resa esecutiva in Italia con legge del 9.8.1967 n. 804;

Visto l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;

Vista l'ordinanza n. 1636 del 25.10.1994 con la quale era stato istituito il divieto di sosta permanente con sosta "in fila" consentita esclusivamente ai veicoli del Consolato di Turchia muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato sud della via, per un posto auto immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 57;

Vista la richiesta della Questura di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In via Magenta

 

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta consentita esclusivamente ai veicoli del Consolato di Turchia muniti di contrassegni di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato sud della via, per n. due posti auto immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 55, e la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  2.  

     

     

     

     

  3. l'istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato sud della via, per un tratto di m 8 circa, a partire dal filo marciapiede est di via Morosini in direzione est, con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  4. la posa di dissuasori di sosta tipo "piramidi" sull'area di cui al suddetto punto 2);
  5. la revoca dell'ordinanza n. 1636 del 25.10.1994, meglio specificata in premessa;
  6. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di sosta e di fermata, comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica ed alla posa dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)