CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 3241T |
LOCALITÀ via Viotti, via Monte di Pietà, ecc. |
data 11/12/2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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DC/Ord. Varie/Cant. Pubbl. Vari/viotti |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 3047 del 1 dicembre 2003 di inagibilità temporanea del sottopassaggio di collegamento tra gli immobili di via Roma 58 e via Viotti 4, con la quale è stato disposta in via precauzionale la chiusura dell'incrocio di via Viotti e via Monte di Pietà;
Considerato che la chiusura di detta area di incrocio comporta la necessità di adottare dei provvedimenti viabili atti a limitare il più possibile la criticità nei tratti di via immediatamente prossimi all'incrocio stesso;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze
in:
A)via Viotti, tratto: via Bertola - via Monte di Pietà
- l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via da SUD verso NORD;
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati per un tratto di m. 15 partendo dal f.f. SUD di via Monte di Pietà e procedendo verso SUD;
- via Viotti, tratto: via Monte di Pietà - via Pietro Micca
- l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via da NORD verso SUD;
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati per un tratto di m. 15 partendo dal f.f. NORD di via Monte di Pietà e procedendo verso NORD;
- la traslazione dalla posizione attuale a m. 15 a NORD del f.f. NORD di via Monte di Pietà dei due posti auto riservati "ad personam" per i veicoli di persone disabili: il primo attualmente ubicato sul lato OVEST in corrispondenza del n.c. 4D, contrassegno n. 3890, il secondo attualmente ubicato sul lato EST a m. 5 a NORD di via Monte di Pietà, contrassegno n. 4255;
- via Monte di Pietà, tratto: via XX Settembre - via Viotti
- l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via da OVEST verso EST;
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati per un tratto di m. 15 partendo dal f.f. OVEST di via Viotti e procedendo verso OVEST;
- via Monte di Pietà, tratto: via Viotti - via Roma
- l'istituzione del senso unico alternato a vista con precedenza per i veicoli che percorrono la via da EST verso OVEST;
- l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati per un tratto di m. 15 partendo dal f.f. EST di via Viotti e procedendo verso EST;
- via Pietro Micca, tratto: via XX Settembre - via Viotti
- la sospensione dell'ordinanza n. 2207 del 17.07.2000 che istituisce la corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblico;
- via Roma, tratto: via Pietro Micca - via Monte Pietà
- la sospensione dell'ordinanza n. 3073 del 29.07.2003 al punto A, che istituisce il divieto di transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 2.00 del giorno successivo, di ogni venerdì e di ogni giorno prefestivo e festivo, fatte alcune eccezioni;
- la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)