ORDINANZA N. 4910

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3241T

LOCALITÀ via Viotti, via Monte di Pietà, ecc.

data 11/12/2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

DC/Ord. Varie/Cant. Pubbl. Vari/viotti

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 3047 del 1 dicembre 2003 di inagibilità temporanea del sottopassaggio di collegamento tra gli immobili di via Roma 58 e via Viotti 4, con la quale è stato disposta in via precauzionale la chiusura dell'incrocio di via Viotti e via Monte di Pietà;

Considerato che la chiusura di detta area di incrocio comporta la necessità di adottare dei provvedimenti viabili atti a limitare il più possibile la criticità nei tratti di via immediatamente prossimi all'incrocio stesso;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze

in:

A)via Viotti, tratto: via Bertola - via Monte di Pietà

  1. via Viotti, tratto: via Monte di Pietà - via Pietro Micca

  1. via Monte di Pietà, tratto: via XX Settembre - via Viotti

  1. via Monte di Pietà, tratto: via Viotti - via Roma

  1. via Pietro Micca, tratto: via XX Settembre - via Viotti

  1. via Roma, tratto: via Pietro Micca - via Monte Pietà

  1. la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)