ORDINANZA N. 4716

 

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 3092 T

LOCALITÀ piazza Castello

Data 26.11.2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 39281 III 2.8

SC/23/A/cotps/castello11

   

prot. C.O.T.S.P. 3549/03

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta della sig.ra Timossi Luciana. qualità di legale rappr. della Satiz srl, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con furgoni per un servizio fotografico;

Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

in

  1. piazza Castello (fronte via Garibaldi) il 3, il 4 e il 5 dicembre 2003

 

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

  1. le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
  2. sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
  3. ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)