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ORDINANZA N. 4704

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 748

LOCALITÀ corso Marconi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 25/11/03

GI/VARIE03/Marconi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2036 prot. 863 del 18.12.95, con la quale tra l'altro al punto 1) veniva istituito in corso Marconi il divieto di sosta permanente per tutti i veicoli, eccetto gli autobus, sul lato NORD della carreggiata centrale, nel tratto via Belfiore - via Saluzzo;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali - Servizio di Prossimità -

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Marconi

  1. l'istituzione del divieto di fermata, con lo stazionamento consentito con disposizione "in fila" agli autobus che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato NORD della carreggiata centrale, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del varco di collegamento tra la carreggiata NORD e la carreggiata centrale, sul protendimento ideale di via Belfiore e procedendo verso OVEST sino a m 10.00 circa ad EST del protendimento ideale f.f. EST di via Saluzzo, e cioè in corrispondenza dei capilinea delle autolinee interurbane titolari di concessione provinciale;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato NORD della carreggiata centrale, a partire dal protendimento ideale del f.f. EST via Saluzzo e procedendo verso EST per un tratto di m 10.00 circa;
  3. la revoca del punto 1) dell'ordinanza n 2036 ord.1863 del 18.12.95, meglio specificata in premessa;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)