ORDINANZA N. 4702

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 746

LOCALITÀ Via SACCHI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 25/11/03

SB/VARIE03/ sacchi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la nuova sistemazione viabile realizzata per la "linea tranviaria 4";

ORDINA

in Via Sacchi

 

A) sulla carreggiata EST

  1. L'istituzione della corsia bidirezionale protetta, riservata ai veicoli di trasporto pubblico a doppio senso di circolazione e delimitata da "delimitatori di corsia", individuati dall'ordinanza n. 3250 del 19.10.2000;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare nella corsia di cui al suddetto punto 1), fatta eccezione per:

a) i veicoli di trasporto pubblico in servizio di linea;

b) le autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi);

c) gli autoveicoli di assistenza e manutenzione dei veicoli del trasporto pubblico individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;

d) i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

e) i veicoli di pertinenza delle Poste Italiane ed i veicoli dei concessionari del servizio postale e telegrafico, individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;

f) i veicoli dei residenti che hanno accesso sul lato est della carreggiata est;

g) i veicoli dell'AMIAT, esclusivamente quando effettuano servizi di pulizia sulle corsie riservate individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento del servizio;

h) le autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;

i) gli autoveicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani con handicap psico-fisici oppure gravemente ammalati;

3) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli percorrenti la suddetta corsia all'intersezione con corso Vittorio Emanuele II;

4) l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli percorrenti la suddetta corsia, con direzione da sud verso nord:

  1. all'intersezione con via Montevecchio;
  2. all'intersezione con via Governolo;
  3. all'intersezione con corso Stati Uniti;

5) l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che dal piazzale della Stazione Ferroviaria Porta Nuova si immettono su via Sacchi;

B) sulla carreggiata ovest

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da sud verso nord;
  2. l'istituzione del divieto di fermata sul lato ovest:
  3. a) dal f.m. nord di corso Stati Uniti e fino al n.c. 18;

    b) dal f.m. nord di via Montevecchio e fino a m 5 circa a nord del n.c. 24;

    c) dal n.c. 40 al n.c 36;

    d) dal f.m nord di corso Sommeiller al n.c. 66;

  4. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci:

 

  1. per un tratto di m 7 circa, sul lato ovest, a partire da m 20 circa a sud del f.f. sud di via Assietta e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";

b) per un tratto di m 13 circa, a partire da m 5 circa a sud del n.c. 58, in direzione sud;

c) la conferma dell'area istituita con ord n. 2179 del 4.6.2003;

d) la conferma dell'area istituita con l'ord. n. 2319 punto 1) del 22.7.2002;

4) la posa di dissuasori di sosta del tipo "piramidi":

a) per un tratto di m 2,50 circa, a partire da m 1 circa a nord del n.c. 2;

  1. per un tratto di m 12 circa, a partire da m 10 circa dal f.m. nord di corso Stati Uniti, in direzione nord;
  2. per un tratto di m 10 circa, a partire da m 10 circa dal f.m. sud di corso Stati Uniti, in direzione sud;
  3. per un tratto di m 12,50 a cavallo del n.c. 22;

  1. per un tratto di m 22,50 circa, a partire da m 7 circa dall'ideale protendimento del f.fnord di via Montevecchio, in direzione nord;
  2. per un tratto di m 12,50 circa, a partire da m 3 circa dal f.m. nord di via Pastrengo, in direzione nord;
  3. per un tratto di m 30 circa, a partire da m 2 circa dal f.m. sud di via Pastrengo, in direzione sud;
  4. per un tratto di m 12,50 circa a cavallo del n.c. 62;
  5. per un tratto di m 16 circa, a partire dal f.f. sud di corso Sommeiller, in direzione nord;

  1. la conferma del posto auto generico riservato alle persone disabili o non vedenti, immediatamente a nord del n.c. 46;

6) la conferma del posto auto riservato alle persone disabili o non vedenti "ad personam":

immediatamente a nord del n.c. 42;

immediatamente a nord del n.c. 50;

a partire da m 3 circa a nord del n.c. 54;

n. 2 posti auto immediatamente a sud del n.c. 54;

7) la conferma del posteggioTaxi, per un tratto di m 47 circa a cavallo del n.c.16;

  1. l'istituzione della sosta a pagamento lungo il lato ovest della via con esclusione delle aree di cui ai punti 2), 3), 4), 5) 6), 7), con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 47 del 07.01.1997;

  1. la revoca dell'ordinanza n.1439 del 27.4.2001 con la quale era stato istituito il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato ovest della via, immediatamente a nord del n.c. 52, per un tratto di m 10.00, con disposizione "in fila";
  2. la revoca dell'ordinanza n. 328 del 20.2.1997 con la quale veniva regolamentata la circolazione veicolare su tutta via Sacchi;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)