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ORDINANZA N. 4667

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 733

LOCALITÀ Via Vallauri

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del 24/11/03

LB/VARIE03/vallauri

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2374 prot. n. 408 del 17.6.2003 con la quale veniva istituito in via Vallauri, tratto: via Porta - via Patetta, il divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, dalle ore 815 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, nel periodo di funzionamento della scuola;

Vista la richiesta della Direzione Didattica Statale "Anna Frank";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Vallauri

tratto: via Porta - via Patetta

  1. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, nel periodo di funzionamento della scuola;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 2374 prot. n. 408 del 17.06.2003, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)