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ORDINANZA N. 4655

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 730

LOCALITÀ Via Saluzzo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 21/11/03

LB/VARIE03/saluzzo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta della Questura di Torino Ufficio Gabinetto, Sezione 1^ - Ordine e Sicurezza Pubblica, con la quale viene segnalata l'esigenza di adottare misure preventive di sicurezza in via Saluzzo, nel tratto antistante il consolato di Gran Bretagna;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Saluzzo, lato OVEST

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione forzata dei veicoli in sosta non autorizzata, per i motivi di sicurezza e di ordine pubblico, a partire da m 40.00 circa a SUD del f.f. SUD di via Morgari e procedendo verso SUD per un tratto di m 10.00 circa, e la contestuale revoca della sosta a pagamento;
  2. la posa di una serie di dissuasori della sosta del tipo "panettoni" nel tratto di cui al punto 1) suddetto, a non meno di m 0,50 dalla linea di margine;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n: 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)