ORDINANZA N.4549 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 703 h |
LOCALITÀ: via Passalacqua 19 |
del 17.11.2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
AP/revoca/disabile/ad personam/Passalacqua 19 |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 1660 del 11/10/1995 che ha istituito in via Passalacqua , il divieto di sosta dalle 8:00 alle 18:00 dei giorni feriali eccetto il sabato , con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 45 per un posto auto, sul lato EST della via nei pressi del n.c. 19/a ;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra ci comunica il mancato utilizzo della riserva di sosta personale per persone disabili ;
ORDINA
in via Passalacqua
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)