CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
nro progr. 2827T |
LOCALITÀ: piazza Castello, ecc. |
data 30/10/2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./castello_forze armate |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Gabinetto del Sindaco - Settore Affari Generali e Manifestazioni, relativa alla celebrazione della Giornata delle Forze Armate per i provvedimenti richiesti dal Comando RFC Interregionale Nord;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 3 novembre 2003
in:
- piazza Castello, settore EST, banchina rialzata fronte Teatro Regio, dalle ore 08.00 alle ore 13.00
- il consenso al transito e alla sosta per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico per consentire l'appiedamento dei reparti;
- viale Partigiani, dalle ore 7,00 alle ore 12,00
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita agli autobus dei reparti delle FF.AA;
- piazza Castello, settore NORD, area antistante la Prefettura, esclusi i posti auto riservati alla Polizia di Stato ed ai disabili, dalle ore 7,00 alle ore 19,00
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli delle Autorità partecipanti alla cerimonia di cui in premessa;
il giorno 4 novembre 2003
in
- piazza Castello, settore NORD, area antistante la Prefettura, esclusi i posti auto riservati alla Polizia di Stato ed ai disabili, dalle ore 7,00 alle ore 19,00
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli delle Autorità partecipanti alla cerimonia di cui in premessa;
- piazza Castello, dalle ore 8,00 alle ore 18,00
- l'istituzione del divieto di accesso alla piazzetta Reale;
- viale Partigiani, dalle ore 7,00 alle ore 19,00
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita agli autobus dei reparti delle FF.AA;
- area retrostante il Tempio della Gran Madre di Dio, dalle ore 7,00 alle ore 12,30
- l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata e con sosta consentita ai veicoli delle Autorità e dei veicoli delle Forze Armate;
- via Palazzo di Città, tratto: via XX Settembre - piazza Castello, dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00
- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, su ambo i lati, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli dei residenti e per i veicoli della Regione;
dalle ore 08.00 alle ore 13.00 del 03/11/2003 e dalle 08.00 alle ore 12.30 del 05/11/2003
in piazza Castello (area pedonale)
- il consenso al transito e alla sosta per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima delle celebrazioni;
- conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone motulese;
- la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Arch. Alessandro FARAGGIANA