ORDINANZA N.4326

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 671 h

LOCALITÀ: c.so Svizzera 123/D

del 30.10.03

CIRCOSCRIZIONE N. 4

 

AP/revoca/disabile/ad personam/ Svizzera 123/D

 

OGGETTO: Revoca parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 1182 del 11/10/1993 che ha istituito in c.so Svizzera , il divieto di sosta, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali, con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 517, per un posto auto, sul lato NORD/OVEST della carreggiata NORD/OVEST del c.so, nei pressi del n.c. 123/D ;

Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra risulta essere deceduto;

ORDINA

in c.so Svizzera

 

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)