ORDINANZA N. 4312 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 702 |
LOCALITÀ Via RUBIANA |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
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del 29/10/03 |
SB/VARIE03/rubiana |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2064 prot. n. 196 del 10.11.1997 con la quale veniva istituito il divieto di sosta permanente sul lato est della via nel tratto: via Bardonecchia-c.so Trapani, nonché il senso unico di circolazione veicolare da nord verso sud;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 3;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in Via Rubiana
tratto: via Bardonecchia - corso Trapani
- la revoca del punto 1 dell'ordinanza n.2064 prot. n. 196 del 10.11.1997, meglio specificato in premessa, limitatamente ad un tratto di m 78 a partire da m 5 circa dal filo marciapiede di via Bardonecchia, in direzione sud;
- la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)