ORDINANZA N. 4264 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
Prot. n. 689 |
LOCALITÀ Via GALLIANO |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 28.10.2003 |
SB/VARIE03/galliano |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 29 luglio 2003 n. meccanografico 200306029/006, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Ampliamento dell'area pedonale "Crocetta";
Vista l'ordinanza n. 320 prot. n. 294 del 20.02.1997 con la quale, tra l'altro, al punto 3) del dispositivo, era stata istituita la sosta a pagamento in via Valeggio nel tratto: c.so Einaudi - c.so Duca D'Aosta, esclusi;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Galliano
nel tratto: via Valeggio - c. Duca D'Aosta
In deroga al divieto di cui sopra è consentito:
per la circolazione dei veicoli di cui sopra, è istituito il limite massimo di velocità di 20 km/h;
3) la posa in opera di transenne all'intersezione con via Valeggio e la rimozione di quelle esistenti all'intersezione con c. Duca D'Aosta;
4) la revoca del punto 3) dell'ordinanza n. 320 prot. n. 294 del 20.02.1997, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto relativo alla presente ordinanza;
5) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)