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ORDINANZA N. 4259

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 685

LOCALITÀ via Portofino

 

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 28.10.2003

GI/VARIE03/via Portofino interno 30

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1252 prot.220 del 4.04.03, con la quale in via Portofino, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, a m 5.00 circa ad OVEST del protendimento ideale del f.f. OVEST di via Portofino, per un posto auto con disposizione "a pettine";

Considerato che per mero errore materiale nel suddetto provvedimento veniva indicato anziché l'interno 30 di via Portofino, la via Imperia;

Vista la segnalazione della Circoscrizione 10 - Mirafiori Sud;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Portofino interno 30

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD del tratto dell'interno che collega la via omonima al tronco SUD dell'interno, a m 75.00 circa ad EST del f.f. EST di via Portofino, per un posto auto con disposizione "a pettine";

2) la revoca dell'ordinanza 1252 prot.220 del 4.04.03, meglio specificata in premessa;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)