ORDINANZA N. 4233

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 678

LOCALITÀ Via VIGLIANI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 27.1.2003

SB/VARIE03/vigliani

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3250 prot. 552 del 19.10.2000, con la quale è stata istituita la posa in opera di un delimitatore di corsia in tutte le vie, corsi e piazze ove sono istituite le corsie riservate ai mezzi pubblici e ai veicoli dei servizi di soccorso;

Visti i lavori di modifica del suolo pubblico nella suddetta via e la relativa nota della GTT S.p.A.;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in Via Vigliani

  1. l'istituzione di una corsia unidirezionale riservata ai veicoli della GTT di trasporto pubblico, sul lato sud della carreggiata sud della via, per un tratto di m 30 circa, a partire dal protendimento ideale del f.f. ovest di via Nizza, in direzione ovest;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione veicolare su detta corsia, eccetto:

  1. i veicoli GTT in servizio pubblico;
  2. i veicoli di assistenza e manutenzione della GTT;
  3. le autovetture in servizio pubblico da piazza (taxi), per il solo transito;
  4. i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  5. i veicoli di pertinenza dell'Amministrazione delle Poste Italiane;

  1. la posa di un delineatore di corsia, lungo la corsia di cui al punto 1) suddetto, con le caratteristiche stabilite con l'ordinanza n. 3250 prot. 552 del 19.10.2000, meglio specificata in premessa;
  2. l'istituzione del divieto di circolazione pedonale su dette corsie ad eccezione degli attraversamenti pedonali;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e del delineatore, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)