ORDINANZA N. 4232

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 677

LOCALITÀ Via SACRA SAN MICHELE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 27.10.2003

SB/VARIE03/sacrasanmichele.rev

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1128 prot. n. 1055 del 01.08.1994 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta in fila consentita esclusivamente ai veicoli del Corpo <Consolare di Svizzera, muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento sul lato ovest della via, per un tratto di m 5 a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 66;

Vista l'ordinanza n. 1183 prot. n. 212 del 06.05.1999 con la quale era stato collocato un pannello aggiuntivo di "rimozione coatta" ad integrazione dei segnali stradali che individuano il tratto di carreggiata in cui è vigente il provvedimento di cui all'ordinanza n 1128 prot. 1055 del 01.08.1994;

Vista la richiesta del Consolato Onorario di Svizzera;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)