Prot. D10COM20192 Ord. n. 4230

DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO
VICEDIREZIONE COMMERCIO

IL VICEDIRETTORE

Premesso che:

Atteso che il D.L.vo 31.03.1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce all'art. Il che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio "sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dal l'art. 36, comma 3, della legge 08.06.1990, n. 142";

Rilevato che il suddetto art. 36, comma 3, legge n.14211990, sostituito dall'art. 11, comma 12, della legge 03.08.1999, n. 265, prevede che il sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale 17 maggio 1999, n. 92, (n. mecc. 2964/16), con cui sono stati dettati criteri generali in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali;

Visto il calendario relativo all'anno 2003, e rilevato che si susseguiranno due giornate festive consecutive il 1° e il 2 novembre (sabato e domenica), e ritenuto pertanto opportuno garantire all'utenza in tale arco di tempo un'adeguata apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, consentendo di derogare all'obbligo di chiusura festiva nella giornata di sabato 1° novembre sino alle ore 15,00;

Atteso che sono stati sentiti gli Organi Politici, i quali si sono espressi favorevolmente;

Richiamato il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza

DISPONE

di consentire per la giornata di sabato 1 novembre 2003 la deroga all'obbligo di chiusura festiva sino alle ore 15.00 per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sia su aree private che su aree pubbliche.

Torino, 23 ottobre 2003
IL VICEDIRETTORE