ORDINANZA N. 4212 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 2765T |
LOCALITÀ Area Cavallerizza |
data 23/10/2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 34997 III 2.8 |
DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Pubbl./cavallerizza |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 3137/03 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Settore Beni Culturali, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con automezzi per l'allestimento di una mostra;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
nell'Area della Cavallerizza Reale
dalla data del presente provvedimento e sino al 18/01/04
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)