COMUNE
DI TORINO
Divisione Verde e Ambiente
Settore Tutela Ambiente
LA
DIRIGENTE
Visto l'articolo
7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285,
con il quale si dà facoltà ai comuni, di limitare la circolazione
sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate
e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
Visto il Decreto
Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino
Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo,
affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme.
Visto il Decreto
Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE
e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici,
e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali
inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della
salute umana e alla protezione della vegetazione.
Vista la Legge
Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito
della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in
atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno
carattere programmatico e stabile e non contingente.
Vista la Deliberazione
della Giunta Regionale del Piemonte in data 5 agosto 2002 n. 109-6941 con la
quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal DM 60, la Regione Piemonte
ha provveduto ad aggiornare la "valutazione della qualità dell'aria
ambiente'' prevista dall'art. 5 del Decreto legislativo 4 Agosto 1999 n. 351.
Visto che la Regione
Piemonte con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7632 ha provveduto ad aggiornare
l'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi
per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione che devono essere adottati
dalle Province.
Vista la Deliberazione
della Giunta Provinciale di Torino n. 400-94695 del 23 aprile 2003 con la quale
si approva il Piano d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei
valori limite e delle soglie di allarme, e la successiva deliberazione della
Giunta Provinciale di Torino n. 1329-267005 del 17 ottobre 2003 con la quale
vengono apportate alcune modifiche e integrazioni al piano stesso.
Vista la Deliberazione
della Giunta Comunale del 23 settembre 2003 (meccan. N. 2003-07401/021) che
ha recepito il Piano d'azione di cui sopra.
Vista la successiva
deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2003 (meccan. N. 2003-08417/021)
che ha recepito le modifiche e le integrazioni del Piano di azione, apportate
dalla Giunta provinciale in data 17 ottobre 2003.
Considerato che
la citata deliberazione della Giunta Comunale del 17 ottobre 2003 ha inoltre
approvato:
- le limitazioni
alla circolazione dei veicoli non ecologici nel periodo 22 ottobre 2003 -
31 marzo 2004 e le relative esenzioni, così come previste nel Piano
di azione provinciale;
- l'elenco delle
strade del territorio cittadino escluse dalle limitazioni alla circolazione;
- gli orari di
divieto di circolazione dei veicoli non ecologici utilizzati da imprese per
attività lavorativa o per trasporto cose.
Visto l'art. 107
del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo
del 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art.
65 dello Statuto della Città di Torino;
INVITA
Tutta la popolazione
ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare
l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione
in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20° C, così
come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire
gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo
indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.
ORDINA
dal
22 ottobre 2003 al 31 marzo 2004
- il
divieto di circolazione dei veicoli non ecologici nelle giornate di mercoledì
e giovedì con i seguenti orari, come previsto dalla citata deliberazione
della Giunta Comunale del 17.10.2003:
- dalle
ore 12 alle ore 18: divieto di circolazione per i veicoli utilizzati
da imprese per attività lavorative o per il trasporto cose;
- dalle
ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00:
divieto di circolazione per i veicoli utilizzati dagli ambulanti o dalle
aziende di trasloco;
-
dalle ore 8 alle ore 18,30:
divieto di circolazione per tutti gli altri veicoli non compresi nei punti
a) e b).
- Fanno
eccezione e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli, come
previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 17.10.2003:
- veicoli
elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- veicoli
anche non ecologici purché funzionanti a metano o a Gpl;
- motoveicoli
e ciclomotori a quattro tempi;
- motoveicoli
e ciclomotori a due tempi che rispondono alla direttiva 97/24/CE cap.5;
- veicoli
delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei
Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli
ad uso speciale del G.T.T. adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
- taxi di
turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio
di noleggio con conducente;
- veicoli
di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello
Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio
pubblico limitatamente agli interventi urgenti ed indifferibili;
- veicoli
con targa estera.
- Fanno
inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli purché il conducente
abbia con sé adeguata documentazione, come previsto dalla citata deliberazione
della Giunta Comunale del 17.10.2003:
- veicoli
utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti
da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata
dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto
di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie
per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza
della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è
necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole,
uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché
l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa,
di terapia ecc.;
- veicoli
utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili
in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per
il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia
od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione
medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente
dichiari il percorso e l'orario
- veicoli
di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di
lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando
assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza
domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi
di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione
in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- veicoli
del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti
a privati; veicoli della agenzie di recapiti urgenti (compresi pony-express
e moto-taxi) in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli
utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione
dell'Ufficio in cui si attesta l'uso del veicolo privato per lo svolgimento
del servizio con indicazione dell'orario di svolgimento del servizio stesso;
- veicoli
utilizzati da imprese per:
- interventi tecnico operativi urgenti o di emergenza;
- il trasporto di viveri destinati a mense scolastiche o di strutture
sanitarie;
- il trasporto di medicinali;
con certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti l’attività
dell’azienda. L’intervento deve essere documentato con certificazione
sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione),
dalla quale risulti la destinazione, il percorso e l’orario dell’intervento
o del trasporto.
- veicoli
dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di
lavoro rilasciata dall'azienda per cui prestano la loro opera, quando
dalla certificazione dell'azienda risulti un orario di inizio o fine turno
tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli dei lavoratori
dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'azienda per cui
prestano la loro opera, quando dalla certificazione dell'azienda risulti
che la sede dell'azienda o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente
serviti da mezzi pubblici;
- veicoli
di incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli
al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale
e ritorno);
- veicoli
al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di
ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
- macchine
operatrici, mezzi d'opera (di cui al D.lgs 30.04.1992, n° 285, art.
54, comma 1, lettera n) e veicoli classificati ad uso speciale (D.lgs
285/92, art. 54 comma 2);
- veicoli
o mezzi d'opera di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune
o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione
dell'Ente per cui lavorano;
- veicoli
che devono essere imbarcati come auto al seguito, sia per trasferimenti
marittimi che ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio;
- veicoli
utilizzati da ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni
del proprio ministero;
- veicoli
con targa "Prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione
obbligatoria (con documenti dell’Ufficio della Motorizzazione Civile
o dei Centri di Revisione Autorizzati), limitatamente al percorso strettamente
necessario;
- veicoli
di interesse storico e collezionistico di cui all’art 60 del codice
della strada per la partecipazione alle manifestazioni iscritte al calendario
ASI.
L'orario ed
il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui
con la motivazione dell'esonero.
- Il
presente provvedimento si applica sul territorio compreso nei confini comunali,
fatta eccezione per le seguenti strade, come previsto nella citata deliberazione
della Giunta Comunale del 17.10.2003:
- i tratti
delle autostrade o delle tangenziali insistenti sul territorio cittadino;
- le vie
che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) il parcheggio “Park
& Ride” di corso Unione Sovietica e i parcheggi di piazzale
Caio Mario per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli svincoli
della tangenziale Sud, e più precisamente: corso Unione Sovietica
(tratto confine / Traiano) - strada del Drosso - corso Orbassano (tratto
confine / Tazzoli) - corso Settembrini - corso Tazzoli - corso Maroncelli
- piazza Bengasi - corso Traiano - corso Giovanni Agnelli (tratto Tazzoli
/ Caio Mario);
- le vie
che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi dello
Stadio delle Alpi per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli
svincoli della tangenziale Nord, e più precisamente: corso Regina
Margherita (tratto Cossa / confine) – via Sansovino (tratto Cirene
/ Altessano) - strada Altessano (tratto Sansovino / confine) - strada
Pianezza (tratto Cirene / confine) - corso Grande Torino - strada Druento
(tratto Grande Torino Altessano) – via Stampini – strada Aeroporto
- corso Grosseto da svincolo superstrada per Caselle a corso Ferrara;
- le vie
che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi siti in
corso Giulio Cesare angolo corso Vercelli e corso Giulio Cesare angolo
corso Romania per i veicoli provenienti dagli svincoli o diretti agli
svincoli autostradali, e più precisamente: strada Cuorgnè
– corso Vercelli da strada Cuorgnè a corso Romania –
corso Romania - strada della Cebrosa, dallo svincolo a corso Romania;
- le vie
che permettono di raggiungere (in entrata e uscita) i parcheggi del Lingotto
e più precisamente corso Unità d'Italia (tratto confine
/ imbocco sottopasso) - sottopasso del Lingotto (tratto Unità d'Italia
/ bretella parcheggi) - bretella di raccordo ai parcheggi e per il ritorno
via Nizza nel tratto Lingotto / piazza Bengasi;
- tutte le
vie della collina torinese dal confine sino alla confluenza nei corsi
Moncalieri o Casale. Corso Moncalieri dal confine fino a corso Giovanni
Lanza, corso Casale da piazzale Marco Aurelio al confine;
- corso Sacco
e Vanzetti da corso Regina Margherita a strada Antica di Collegno, corso
Marche da strada Antica di Collegno a corso Francia;
- strada
di Settimo dallo svincolo della Tangenziale a via Puglia, via Puglia e
lungostura Lazio.
- Veicoli
non ecologici: veicoli a qualsiasi uso destinati che non rispettino le seguenti
caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):
- veicoli
per trasporto persone ad accensione comandata (alimentati a benzina) di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti
quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive);
- veicoli
per trasporto persone ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato
ai sensi della direttiva 94/12/CE e successive (tutti quelli immatricolati
dopo l'1/1/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttiva
94/12/CE e successive);
- veicoli
per trasporto di cose ad accensione comandata (alimentati a benzina) di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti
quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati
ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- veicoli
per trasporto di cose ad accensione spontanea (diesel) con massa massima
inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
93/59/CE e successive;
- veicoli
per trasporto di cose ad accensione spontanea (diesel) con massa massima
superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/CE e successive.
- Di
dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'albo
pretorio, ai sensi di legge.
AVVERTE
che in caso di
inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi
dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dall'art. 26
legge 15/68, sono punite ai sensi del Codice Penale.
AVVISA
che a norma dell’art.
3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza,
in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Torino, 17 ottobre
2003
La Dirigente