ORDINANZA N. 4069 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 2643T |
LOCALITÀ corso Castelfidardo |
data 15/10/2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
DC/Rettifiche/castelfidardo |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 3793 prot. n. 2463T del 3/10/2003;
Considerato che, per mero errore materiale, è stato indicato il provvedimento "obbligo di arrestarsi e dare precedenza (stop) per i veicoli provenienti da Sud all'intersezione con la carreggiata laterale Nord di corso Peschiera";
ORDINA
"obbligo di arrestarsi e dare precedenza (stop) per i veicoli provenienti da Nord all'intersezione con la carreggiata laterale Nord di corso Peschiera";
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)