ORDINANZA N. 4041 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 2620T |
LOCALITÀ Via Saluzzo |
Data 14.10.03 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. 33475 III 2.8 |
lv21/Ord. Brevi/O.S.P./saluzzo |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 3003/03 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dal sig. Società Icoge, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per effettuare lavori edili;
Vista l'ordinanza n. 3 prot. n. 2 T del 2 gennaio 2003, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in occasione di fiere, manifestazioni, cerimonie, riprese cinematografiche e pertinenze di cantieri stradali;
ORDINA
in Via Saluzzo n.c. 54
dal 20 ottobre 2003 al 10 dicembre 2003
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)