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ORDINANZA N. 4029

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

Prot. n. 665

LOCALITÀ Via Ariosto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 14/10/2003

LB/VARIE03/ariosto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003, mecc. n. 2003 5494/006, recante l'oggetto: "Istituzione della sosta a pagamento in via Ariosto (sottozona A1)", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Vista l'ordinanza n. 432, prot. 399, del 23.03.1995, istitutiva della sosta a pagamento nell'Area Centrale e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Ariosto

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "in fila" negli appositi spazi attrezzati, dalle ore 8.00 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato, sul lato EST, fatta eccezione per il tratto di cui al successivo punto 2), con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.03.1995, citata in premessa, alla tariffa oraria di € 1.00;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST a partire dal f.f. NORD di corso Regina Margherita e procedendo verso NORD per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila";
  3. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)