ORDINANZA N.3984

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. N. 2586 T

LOCALITĄ: corso San Martino

Del 10 10 2003

CIRCOSCRIZIONE N.1

 

AM22/morabito/2003

metropolitana/martino1

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal Settore Infrastrutture per conto del G.T.T. s.p.a., relativa ai lavori di realizzazione della metropolitana;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

a far tempo dalla data del presente provvedimento,

a condizione che si dia effettivo inizio alle lavorazioni autorizzate e sino a cessate esigenze

in corso San Martino

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli delle autolinee Gherra, che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato Est della carreggiata Est, a Sud di via Boucheron, per un tratto di m 12.00 circa, con disposizione "in fila";
  2. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli della Satti, che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul lato Est della carreggiata Est, a Nord di via Boucheron, per un tratto di m 28.00 circa, con disposizione "in fila";
  3. l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 5445 per un posto auto, sul lato Est della carreggiata Est a Nord dell'area di cui al punto 2;
  4. l'istituzione del divieto di sosta permanente con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 1004 per un posto auto, sul lato Ovest della carreggiata Ovest a Sud di via Boucheron;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Arch. Alessandro FARAGGIANA