Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 3950

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 656 LOCALITĄ via Peano
 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 10/10/03

GI/VARIE03/peano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Parcheggi e Suolo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Peano

  1. l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD;
  2. l'istituzione della sosta a pagamento, con disposizione "a pettine" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98, rispettivamente:

sul lato OVEST

sul lato EST

3)l'istituzione del divieto di fermata, nei seguenti tratti:

sul lato OVEST

- a NORD di corso Einaudi, per un tratto di m 19.00 circa, procedendo verso NORD;

sul lato EST

-a NORD di corso Einaudi, per un tratto m 52 circa, procedendo verso NORD;

  1. la revoca della lettera D) dell'ordinanza n. 2032 prot. 360 del 27.07.99, con la quale veniva istituita la sosta a pagamento con disposizione "in fila" sul lato EST e "a spina" sul lato OVEST della via;
  2. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)