ORDINANZA N. 3735 |
CITTĀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ -
SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO
Prot. n. 618 |
LOCALITĀvia Mondovì |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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del 30/09/03 |
LB/VARIE03/mondovì |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Considerato che la carreggiata di lungo Dora Napoli nel tratto compreso tra corso Emilia e corso Vercelli era stata chiusa al traffico per la costruzione del ponte Clotilde di Savoia e che il traffico di mezzi pesanti si era spostato sulla via Mondovì causando disagi alla normale circolazione;
Vista l'ordinanza n. 3122 prot. n. 533 dell'1.08.2003 con la quale, al punto 1), veniva istituito in via Mondovì il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
Accertato che la carreggiata di lungo Dora Napoli è stata riaperta al transito veicolare, e che occorre ora revocare il provvedimento sopra citato in quanto sono cessate le esigenze viabili che l'hanno determinato;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |