Prot. n. 2 del 29.9.2003

Decreto n. 3722

CITTĄ DI TORINO
DECRETO SINDACALE

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 15.7.1994 (mecc. n. 9405715/06), con cui l'Amministrazione dava il via all'istituzione della sosta a pagamento su parte della rete viaria e delle piazze del centro storico di Torino, progressivamente estesa ad ulteriori aree della Città individuate quali aree di particolare rilevanza urbanistica.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 1999 (mecc. n 9903859/06), con cui veniva approvato il contratto di servizio tra la Città di Torino e l'ATM (Azienda Torinese Mobilità) per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
Atteso che l'art. 17, comma 133 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, prevede il conferimento al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme di cui agli artt. 113 e 5.5. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n 267, le fùnzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nonché le flinzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al mezzo pubblico ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c del Decreto Legisltivo n 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
Atteso che il 3° comma dell'art. 68 della Legge 23 dicembre 1999 n 488 ("finanziaria 2000") prevede, fra l'altro, che al personale di cui al comma 133, art. 17, della Legge 127/97, possa essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli nel caso previsto dalla lettera d) del comma 20 dell'art. 158 del Decreto Legislativo n 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
Considerato inoltre che il 2 comma del già citato art. 68 della Legge 23 dicembre 1999 n 488 stabiliva che " a decorrere dal primo gennaio 2000 le flinzioni di prevenzione ed accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge 127/97, con gli effetti di cui all'art. 2700 del Codice Civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal Sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge 127/97
Visto l'elenco del personale GTT Spa, trasmesso dalla Società alla Civica Amministrazione in data 25 settembre 2003 (prott.20130), risultato idoneo alle funzioni di accertamento e prevenzione di cui sopra in virtù del superamento di apposito corso di formazione gestito dal Corpo di Polizia Municipale, personale che risulta, in base ad autocertificazione prodotta, non aver alcun precedente e/o pendenza penale ai sensi del già citato 20 comma dell'art. 68 della Legge Finanziaria per il 2000 (documentazione pervenuta in allegato al predetto elenco)
Ritenuto di conferire al predetto personale le funzioni di cui di cui all'art. 17, comma 133, della Legge 127/97, per un maggiore controllo sull'osservanza delle norme del Codice della Strada, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, nonché alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al mezzo pubblico

Visti gli artt. 6, 7, 157 158 e 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della Legge 23 dicembre 1999 n 488;
Visto l'art. 17, comma 133, della Legge 15 maggio 1997 n. 127,
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 25 settembre 1997

DECRETA

  1. di conferire al personale dipendente del GTT Spa di cui all'elenco allegato 1 al presente decreto, riscontrati positivamente i requisiti di cui al 20 comma dell'art. 68 della Legge 23 dicembre 1999 n 488, le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta di cui agli artt. 6, 7, 157, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e 5. m. i. (Nuovo Codice della Strada), nonché le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico di cui all'art. 6, comma 4, lettera c) del Codice della Strada;
    Al predetto personale è altresì conferito, ai sensi del 30 comma dell'art. 68 della Legge 23 dicembre 1999 n 488, la competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi di cui alla lettera d) del comma 20 dell'art. 158 del predetto Decreto Legislativo n 285/92;
  2. le funzioni suddette verranno esercitate limitatamente all'orario di servizio;
  3. l'espletamento delle competenze predette dovrà essere effettuato attraverso la compilazione di un verbale redatto su modulistica conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
  4. l'attività del personale GTT di cui al punto I del presente Decreto, sarà svolta in stretto collegamento operativo e funzionale col Corpo di Polizia Municipale in accordo con le strategie sulla Mobilità gestite dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità;
  5. gli addetti GTT di cui al punto 1, decadranno dal predetto incarico qualora venga meno la loro condizione di dipendenza dal GTT ovvero vengano destinati dalla predetta Società a mansioni diverse; inoltre, previo proprio decreto, potranno loro essere revocate le funzioni attribuite con il presente atto a causa di comportamenti in violazione delle norme comportamentali
  6. l'incarico, fermo restando quanto previsto al punto 5 che precede, perdurerà sino all'estinzione del rapporto contrattuale relativo alla sosta a pagamento tra la Città di Torino e il GTT.

IL SINDACO