DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/tunisi_revoca
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 3272 prot. n. 2078T del 19/08/2003 avente per oggetto la festa di via denominata "Festa di Fine Autunno" prevista per il giorno 28.09.2003;
Considerato che in tale data dovranno essere effettuate le operazioni tecniche di disinnesco e brillamento delle due bombe residuati bellici, rinvenuti nel campo di atletica leggera adiacente allo stadio comunale di Torino di corso Sebastopoli 123;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
la revoca dell'ordinanza n. 3272 del 19/08/2003 meglio specificata in premessa;
il giorno 19.10.2003
dalle ore 7.00 alle ore 21.00
in:
Via Tunisi, tratto: Corso Sebastopoli - Piazza Galimberti
Via Tunisi, tratto: Corso Galimberti - Via Steffenone
Madonna delle Rose, tratto: Via Pasquale Paoli - Via Albissola
Via Montevideo, tratto: Via Pasquale Paoli - Via Albissola
Via Reduzzi, tratto: Via Pasquale Paoli - Via Pizzorno
Via Filadelfia, tratto: Via Pasquale Paoli - Via Taggia
Via Spano, tratto Via Giordano Bruno - Via Pasquale Paoli
Via Leoni, tratto: n.c. 14 - Via Erasmo da Rotterdam
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della festa, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
che la GTT proceda alla deviazione dei percorsi delle linee interessate;
che sia posizionata adeguata segnaletica di preavviso e transennatura nei punti di chiusura al traffico;
che sia presente in loco un adeguato servizio da parte dei agenti della Polizia Municipale e/o della Forza Pubblica e degli operatori preposti alla sicurezza opportunamente incaricati dagli organizzatori;
tali condizioni devono essere assunte dal Direttore della Circoscrizione n. 9 nella specifica autorizzazione di competenza e poste a carico degli organizzatori della manifestazione che sottoscrivendola si impegneranno a realizzarle direttamente con i mezzi necessari assumendo la responsabilità conseguente a qualsiasi evento dannoso a persone e/o cose riferibili alla loro insufficienza o inosservanza;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.