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ORDINANZA N. 3660

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 612

LOCALITĄ Via Onorato Vigliani

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 25/09/03

SB/VARIE03/ vigliani

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la delibera, assunta dal consiglio della Circoscrizione 9, relativa alla sistemazione della banchina centrale con la regolarizzazione del regime della sosta dei veicoli;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Onorato Vigliani

  1. la realizzazione di un'area stradale rialzata con funzione di rallentatore della velocità, all'intersezione con via Villa;
  2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h nell'area d'intersezione di cui al punto 1) suddetto;
  3. l'istituzione della sosta regolata con disco orario nella sola giornata di sabato, per un tempo massimo di 1 ora, dalle ore 8 alle ore 20, nei seguenti tratti della banchina centrale:

  1. sul lato nord tra via Villa e piazza Bengasi;
  2. sul lato sud, a partire da 42 m circa dal protendimento ideale del f.f. ovest di via Nizza e procedendo verso ovest;

  1. la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art.179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada:

  1. sulla carreggiata nord a m 16 circa e a m 41 circa a partire dall'incrocio rialzato in direzione est;
  2. sulla carreggiata sud a m 25 circa e a m 50 circa a partire dall'incrocio rialzato in direzione ovest;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)