ORDINANZA N. 3637
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 2339T |
LOCALITĄ centro abitato |
CIRCOSCRIZIONI: tutte |
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del 23/09/03 |
AS/orariocantieri 3 |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 suddetto;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Polizia Urbana;
Vista l'ordinanza n. 1463 del 17.04.2003 con la quale era stata disciplinata, sino al 15.06.2003, l'attività dei cantieri "mobili" sulle strade cittadine;
Permanendo, nell'attuale situazione di estesa cantierizzazione nell'area urbana e di conseguente difficoltà della circolazione dei mezzi pubblici e privati, l'esigenza di vietare, nelle ore di punta, l'occupazione parziale delle strade con cantieri manutentivi del suolo pubblico (manutenzione della pavimentazione stradale e della segnaletica stradale, scavi per interventi ai sottoservizi, ecc.);
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, stabilire che in alcune ore della giornata non possono essere eseguiti, di norma, lavori stradali, fatte salve esigenze improcrastinabili di pronto intervento;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31.12.2003
è vietato aprire e mantenere cantieri stradali "mobili" la tra ore 7,30 e le ore 9,00 e tra le ore 17,30 e le 19,00 dei giorni feriali lungo le carreggiate stradali del centro abitato cittadino, escluse le strade locali e di quartiere, così come individuate dal vigente Piano Urbano del Traffico, fatte salve esigenze improcrastinabili di pronto intervento o diversi orari opportunamente concordati e autorizzati dall'Ufficio Coordinamento Interventi su Suolo Pubblico e dall'Ufficio Regia Cantieri; tale divieto si intende riferito alla parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli e, pertanto, sono escluse dal provvedimento le aree o infrastrutture poste fuori della carreggiata o normalmente destinate alla sosta dei veicoli;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE DELSETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |
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