ORDINANZA N. 3608 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr. 2315T |
LOCALITÀ via Garibaldi |
data 19/09/2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
Prot. 30684 III 2.8 30685 III 2.8 |
DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/garibaldi_confeserc2 |
Ogg: prot. C.O.T.S.P. 2721/03 e 2722/03 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta del Confesercenti di Torino e Provincia, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione denominata per la valorizzazione commerciale di via Garibaldi;
Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Valdocco e piazza Castello
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)