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ORDINANZA N. 3585

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 601

LOCALITĄ piazza Zara

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 19.09.2003

GI/VARIE03/zara

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il parere della Circoscrizione Amministrativa n. 8: - Progetto di sistemazione viabile e sistemazione della sosta in zona "Pilonetto":

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Zara

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta e, con sosta consentita sulla banchina con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD della piazza, nel tratto compreso tra corso Moncalieri e corso Sicilia;
  2. la posa in opera di paletti dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" a m .50 circa dal bordo del marciapiede e con un interasse di m 1.50 circa:

  1. la posa in opera di paletti dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" sul marciapiede e sulla banchina SUD della piazza, da collocarsi in senso trasversale al marciapiede, con un interasse di m 1.50 circa, in corrispondenza dei passi carrabili e, precisamente:

  1. n. 4 ad OVEST del passo carrabile ubicato al n.c. 3/A;
  2. n. 4 ad EST del passo carrabile ubicato al n.c. 3/A;
  3. n. 3 ad EST del passo carrabile ubicato al n.c. 1;

4)la posa di n. 3 transenne aventi lo scopo di dissuasori di sosta, da disporre sulla banchina adiacente il marciapiede, sul lato SUD della piazza, in corrispondenza del n.c. 1, a m .50 dal ciglio della carreggiata;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, delle transenne e dei paletti dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)