Ordinanza
per il blocco della circolazione veicolare nel giorno di domenica 21 settembre
2003
IL DIRIGENTE
Visto l'articolo 7 del Nuovo
Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si
dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere
temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali. Preso
atto che la situazione dell'inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di
monitoraggio della qualità dell'aria gestito dal Dipartimento di Torino
dell'ARPA, sul territorio della provincia di Torino ed in particolare sull'area
metropolitana torinese, presenta particolare criticità per quanto attiene
il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non
rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra
citato Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n° 60. Considerato
opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati
a limitare il carico di emissioni inquinanti. Vista
la deliberazione della Giunta Comunale in data 16.09.2003, mecc. n. 200307196/21,
recante l'oggetto: "Domenica ecologica 21 settembre 2003. - Adozione di misure
restrittive della circolazione veicolare e promozione del trasporto pubblico urbano.";
Atteso che questo genere di
iniziative concorrono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e, contemporaneamente,
favoriscono la diffusione di una maggiore sensibilità e coscienza ecologica
tra i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile;
Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento
degli Enti Locali adottato con D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma
5;
ORDINA
il giorno 21
settembre 2003
- l'istituzione del divieto
di circolazione (intesa esclusivamente quale momento dinamico della circolazione)
dei veicoli mossi da motore a combustione interna, dalle ore 10,00
alle ore 19,00, nell'area
delimitata da: corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, corso
Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio,
corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Casale, corso Moncalieri,
ponte Umberto I (tutti i confini dell'area sono esclusi).
Fanno
eccezione, e quindi possono circolare, le seguenti categorie di veicoli o di
utenti, come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 16.09.2003:
- taxi, tram e autobus
in servizio pubblico di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio
con conducente;
- veicoli delle Forze
Armate, dell'ARPA e degli Organi di Polizia in servizio, dei Vigili del
Fuoco, dei Servizi di Soccorso in stato di emergenza e della Protezione
Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale dell'A.T.M. adibiti alla
rimozione forzata di veicoli;
- veicoli utilizzati
per il trasporto di portatori di handicap documentati da certificazione;
- veicoli elettrici
o ibridi purché circolanti con la trazione elettrica;
- veicoli a metano
e a GPL;
- veicoli del servizio
car sharing;
- veicoli di cittadini
residenti nella zona centrale vietata, sono autorizzati ad uscire o rientrare
nell'area interessata dal divieto di circolazione fino alle ore 14 e dalle
ore 18,00.
Fanno
inoltre eccezione le seguenti categorie di veicoli accompagnate da adeguata
documentazione come previsto dalla citata deliberazione della Giunta Comunale
del 16.09.2003:
- veicoli delle aziende
e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata
la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili;
- veicoli utilizzati
per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili
in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per
il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia
od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione
medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (autodichiarazione), nella quale il conducente
dichiari il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati
da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e
con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e
operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco;
veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o
ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi
Collegi Professionali attestante la libera professione;
- veicoli utilizzati
da medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera
dell'Ordine professionale;
- veicoli utilizzati
da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di
lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando
assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza
domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che
svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave
patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti
o dal medico di famiglia;
- veicoli al servizio
di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi
elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione
della stampa periodica, veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine
in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano
da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- veicoli utilizzati
da società, lavoratori autonomi o dipendenti che devono assicurare,
anche di domenica, servizi manutentivi di emergenza previa documentazione
adeguata;
- veicoli utilizzati
per il trasporto di persone che partecipano a battesimi, comunioni, matrimoni
e cresime che si svolgono nell'area oggetto del presente divieto, purché
forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli
inviti per i matrimoni, o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti
per battesimi, cresime e comunioni);
- veicoli di ministri
di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento delle proprie funzioni;
- veicoli o mezzi d'opera
che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli di imprese
che eseguono lavori per conto del Comune di Torino o per conto di Aziende
di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui
lavorano; interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri
e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- veicoli utilizzati
per la realizzazione delle iniziative promosse dal Comune nell'ambito
delle "domeniche ecologiche" forniti di appositi contrassegni rilasciati
dall'organizzazione; veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni
ed attività per le quali sono state precedentemente rilasciate
autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, forniti di apposita
documentazione rilasciata dai Settori competenti;
- veicoli per il trasporto
di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per
anziani o singole comunità;
- incaricati dei servizi
di pompe funebri e furgoni per consegna feretri;
- veicoli adibiti al
trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare
suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante
e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore Commercio fino alle
14 e dalle 18;
- veicoli utilizzati
da edicolanti di turno con certificazione;
- veicoli di incaricati
alla consegna a domicilio per fiorai, ristoratori e pasticceri in possesso
di apposita attestazione rilasciata dal titolare o legale rappresentante;
- veicoli di residenti
in altre regioni italiane o all'estero muniti della copia scritta della
prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra
l'albergo - se è interno del perimetro del blocco - e i confini
dell'area soggetta al blocco;
- veicoli delle Associazioni
o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI
o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzati da iscritti
alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario
della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi
con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante
luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è
direttamente impegnato.
L'orario ed il tragitto per
cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.
- La pubblicità
del presente provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali a cura della Città, per l'area centrale, e delle Circoscrizioni
interessate, per le rispettive zone di competenza territoriale, e/o le prescrizioni
impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco.
- Il Comando del Corpo
di Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza della
presente ordinanza.
- Di dare pubblicità
al presente provvedimento mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi
di legge.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle
vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74
del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il
presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo
Pretorio.
IL DIRIGENTE
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA