ORDINANZA N. 3552

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 600

LOCALITĄ via Roma

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 17.09.2003

AS/GI/VARIE03/roma

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 523 prot. 493 del 18.04.94 e successiva ordinanza n. 838 prot. 154 del 13.03.2001, con le quali veniva istituito in via Roma, il divieto di transito ai ciclomotori e ai motoveicoli dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e il divieto di transito ai veicoli di massa complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

Atteso che, in seguito ad accertamenti, si è rilevato che il transito di ciclomotori e motoveicoli anche nella fascia notturna tra le ore 21 e le ore 7.00, non comporta i problemi evidenziati nelle motivazioni istitutive del divieto di cui all'ordinanza n. 523 prot. 493 del 18.04.94 suddetta e successiva modificazione.

Ritenuta pertanto, in via sperimentale, l'opportunità di revocare le limitazioni di transito in via Roma relativamente ai veicoli ciclomotori e motoveicoli;

ORDINA

in via Roma

  1. la revoca delle ordinanze n. 523 prot. 493 del 18.04.94 e n. 838 prot. 154 del 13.03.2001, meglio specificate in premessa;

2)l'istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)