Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata da G.T.T S.p.A, per lavori di interventi Linea 4 LOTTO 4A/B;
Vista l'ordinanza n. 2 prot. n. 1 T del 2.01.2003, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di cantieri stradali per lavori di manomissioni del suolo ;
ORDINA
in:
C.so G.Cesare, tratto:
via Salassa - via Lauro Rossi dal 15.09.2003 al 6.10.2003
C.so G.Cesare, tratto:
via Lauro Rossi - via Palestrina dal 6.10.2003 al 24.10.2003
C.so G.Cesare, tratto:
via Palestrina - via Elvo dal 13.10.2003 al 13.11.2003
C.so G.Cesare, tratto:
via Elvo - via Sesia dal 31.10.2003 al 3.12.2003
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta, nella carreggiata OVEST;
l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare e sosta consentita in linea nella carreggiata EST;
C.so G.Cesare, tratto:
via Cherubini - via Elvo dal 15.09.2003 al 15.10.2003
C.so G.Cesare, tratto:
via Elvo - via Sesia dal 29.09.2003 al 24.10.2003
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta, nella carreggiata EST;
l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare e sosta consentita in linea nella carreggiata OVEST;
C.so G.Cesare, carreggiata centrale, tratto:
Lungo Dora Napoli - corso Emilia
nel periodo dal 13.10.2003 al 15.11.2003
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, integrati con tabella lavori da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.