Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dal Settore Infrastrutture, relativa ai lavori per la realizzazione del passante ferroviario;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente provvedimento, a condizione che si dia effettivo inizio alle lavorazioni autorizzate e sino a cessate esigenze
su tutte le vie, i corsi e le piazze compresi all'interno dell'area delimitata da:
corso Turati, compreso, tratto: corso Lepanto- via Magellano;
corso Lepanto, escluso;
piazzale Costantino il Grande, compreso;
corso Monte Lungo, escluso;
via Romolo Gessi, esclusa, tratto: corso Orbassano - corso IV Novembre;
corso Orbassano, compreso, tratto: via R. Gessi - largo Orbassano;
largo Tirreno/corso Adriatico, compresi;
largo Orbassano, compreso;
corso De Gasperi, escluso;
via F.lli Carle, esclusa;
corso Re Umberto, escluso, tratto: via F.lli Carle - via Magellano;
via Magellano, esclusa;
su tutte le vie, i corsi e le piazze compresi all'interno dell'area delimitata da:
via Rivalta, tratto: corso Lione - corso Mediterraneo;
corso Lione/corso Mediterraneo;
corso Ferrucci, compreso, tratto: corso Peschiera - via P.C. Boggio;
via P.C. Boggio, esclusa;
via Borsellino, esclusa;
via Falcone, esclusa;
via Principi d'Acaja, esclusa;
corso Francia, compreso, tratto: via Principi d'Acaja - piazza Statuto;
piazza Statuto, compresa;
via Manzoni, esclusa;
Corso Vinzaglio, escluso;
Corso Duca degli Abruzzi, escluso, tratto: corso Vittorio Emanuele II - corso Einaudi;
su tutte le vie, i corsi e le piazze compresi all'interno dell'area delimitata da:
via Cibrario, esclusa, tratto: piazza Statuto - largo Cibrario;
largo Cibrario, escluso;
via Balbis, compresa, tratto: largo Cibrario - via Carena;
via Carena, compresa, tratto: via Balbis - via dell'Industria;
via dell'Industria, compresa;
corso Principe Oddone, compreso;
corso Umbria, compreso, tratto: corso Principe Oddone - via Livorno;
via Livorno, compresa;
corso Mortara, escluso;
piazza Baldissera, compresa;
via Cecchi, esclusa, tratto: corso Vigevano - via Cigna;
via Cigna, esclusa, tratto: via Cecchi - corso Regina Margherita;
corso Regina Margherita, escluso, tratto: via Cigna - corso Principe Oddone;
l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per le aree riservate ai veicoli al servizio dei disabili;
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti, nonché per i veicoli adibiti al trasporto merci per rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ivi ubicati;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza dovrà essere effettuata in relazione allo svolgimento dei lavori a discrezione del responsabile del Civico Ufficio Tecnico, osservando le seguenti modalità:
l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
la chiusura al transito dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario ad effettuare interventi di pertinenza dei lavori per il passante ferroviario;
la chiusura al transito veicolare non dovrà avvenire contemporaneamente su due vie confluenti e non dovrà interessare aree d'incrocio;
inoltre dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, all'ufficio regia cantieri e al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Servizi, con avvertenza che nel periodo natalizio l'attuazione della presente sarà sospesa o subordinata a specifiche prescrizioni secondo le disposizioni del Settore Parcheggi e Suolo;
la revoca dell'ordinanza n. 400 prot. n. 2719 del 30.12.2002, dell'ordinanza n. 4039 prot. n. 2718 del 30.12.2002, dell'ordinanza n. 1988 prot. n. 727 del 7.06.2001, dell'ordinanza n. 1989 prot. n. 728 del 7.06.2001;
la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori, per conto dell'Italfer;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.