ORDINANZA N.3428

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

 

Prot. N.

565 h

Del :

8.9.03

LOCALITA' DI REVOCA :

Via Caboto 17

 

LOCALITA' DI ISTITUZIONE:

Via Caboto 17

 

CIRCOSCRIZIONE N.

1

 

AP/revoca e istituzione/disabile/ad personam/Caboto 17

 

OGGETTO :

Richiesta di spostamento parcheggio riservato ( "ad personam" ) ad uso disabile.

 

IL DIRIGENTE

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 504 del 10/03/1997 che ha istituito in Via Caboto il divieto di sosta permanente , con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.2718 rilasciato al titolare, sul lato SUD della Via per un posto auto, immediatamente ad EST del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 17A ;

Vista l'ordinanza n. 2282 del 10/06/2003 che ha istituito in Via Caboto l'attuazione dell'ordinanza n. 4 prot. n. 3 T del 2 gennaio 2003, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2 - 3 nel periodo: dal 1.07.2003 al 31.12.2003 ;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue ordinanza N.

 

ORDINA

 

In Via Caboto

la revoca dell'ordinanza n. 504 del 10/03/1997, meglio specificata in premessa ;

In Via Caboto

l'istituzione del divieto di sosta permanente , con sosta in fila , riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 2718, per un posto auto, sul lato SUD della Via, a m. 30 circa ad EST del n.c. 17 ;

la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

 

 

AVVERTE

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)

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