ORDINANZA N.3351 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
n.ro progr.2118T |
LOCALITÀ: CORSO LIONE |
data 28.08.2003 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
Prot. n. 29161 del 27.08.03 III.2.8 |
vs/Rettifiche/lione |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista l'ordinanza n. 3343 prot.int. n. 2115T del 27.08.2003;
Considerato che, per mero errore materiale, è stata indicata nel provvedimento riguardante il divieto di circolazione veicolare e di sosta riferita al punto A) la frase "e per i camper per il rifornimento idrico, e per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti";
ORDINA
la rettifica dell'ordinanza meglio specificata in premessa, omettendo la frase "e per i camper per il rifornimento idrico, e per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti";
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO
(Arch. Alessandro FARAGGIANA)