Disegno in formato dwf
 

ORDINANZA N. 3249

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 583

LOCALITĄ via Tirreno

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 13/08/03

GI/ORDINANZA N. 324903/tirreno3

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2311 prot. 384 del 19.07.2002, con la quale al punto 1) veniva istituito tra l'altro, sul lato NORD di via Tirreno, la sosta a pagamento con disposizione "a spina" a partire da m 90 circa ad OVEST del f.m. OVEST di corso Turati sino a corso Re Umberto;

Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Tirreno

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato NORD della via:

con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 1509 prot. n. 266 del 17.05.2002;

2)la revoca del punto 1) comma 2) dell'ordinanza n. 2311 prot. 384 del 19.07.2002, meglio citato in premessa;

  1. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)