ORDINANZA N. 3248 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 582 |
LOCALITĄ corso Re Umberto |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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del 13/08/03 |
GI/ORDINANZA N. 324803/reumberto |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2911 prot. 478 del 24.09.2002, con la quale in corso Re Umberto veniva istituita la sosta a pagamento, su ambo i lati della carreggiata laterale EST, nel tratto compreso tra corso De Nicola e via Tirreno, con disposizione "in fila"
Considerato che i lavori del Passante Ferroviario relativi al tratto di corso Re Umberto, sono stati ultimati e ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
in corso Re Umberto
b)a partire da m 20.00 circa a SUD di corso De Nicola e, procedendo verso SUD per un tratto di m 30.00 circa, in parte su banchina, con disposizione "a spina";
e con le modalità stabilite dall'ordinanza n.1509 prot. 266 del 17.05.2002;
2) la revoca della sosta a pagamento limitatamente al lato EST della carreggiata laterale EST, istituita con l'ordinanza n. 2911 prot. 478 del 24.09.2002, meglio specificata in premessa;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |