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ORDINANZA N. 3248

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 582

LOCALITĄ corso Re Umberto

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 13/08/03

GI/ORDINANZA N. 324803/reumberto

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2911 prot. 478 del 24.09.2002, con la quale in corso Re Umberto veniva istituita la sosta a pagamento, su ambo i lati della carreggiata laterale EST, nel tratto compreso tra corso De Nicola e via Tirreno, con disposizione "in fila"

Considerato che i lavori del Passante Ferroviario relativi al tratto di corso Re Umberto, sono stati ultimati e ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Re Umberto

  1. l'istituzione della sosta a pagamento, sul lato EST della carreggiata laterale EST del corso:

  1. a partire dal lato SUD di corso De Nicola e, procedendo verso SUD per un tratto di m 20.00 circa, con disposizione "in fila";

b)a partire da m 20.00 circa a SUD di corso De Nicola e, procedendo verso SUD per un tratto di m 30.00 circa, in parte su banchina, con disposizione "a spina";

e con le modalità stabilite dall'ordinanza n.1509 prot. 266 del 17.05.2002;

2) la revoca della sosta a pagamento limitatamente al lato EST della carreggiata laterale EST, istituita con l'ordinanza n. 2911 prot. 478 del 24.09.2002, meglio specificata in premessa;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)