ORDINANZA N. 3245
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
______________________________________________________________________________
Prot. n. 2055 TLOCALITĄ: Centro abitato
del 12.08.2003CIRCOSCRIZIONE Tutte
AS/piccola manutenzione 2003
_____________________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
Oggetto: occupazione suolo pubblico per stazionamento di piattaforme aeree e di trabattelli per lavori urgenti di piccola manutenzione
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Stabilito che la categoria delle imprese che operano con piattaforme aree hanno evidenziato la necessità di richiedere ed ottenere in tempi brevi l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, dovendo posizionare le piattaforme stesse in prossimità del luogo in cui devono essere eseguiti lavori edili di breve durata;
Considerato che lo stazionamento dei trabattelli utilizzati per effettuare lavori urgenti di piccola manutenzione, ivi compre gli autoveicoli di supporto agli stessi, può essere equiparato allo stazionamento dei veicoli che operano con piattaforme aeree;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2001, mecc. n. 2001 10990/49, relativa alla procedura semplificata per l'occupazione suolo pubblico di specie;
Visto l'art. 14 punto 13 del Regolamento C.O.S.A.P.;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi di modo che gli stessi non arrechino pericolo alla circolazione stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
sino al 31 dicembre 2003
su tutte le aree di suolo pubblico oggetto di occupazione temporanea per lo stazionamento dei veicoli utilizzati per effettuare i lavori di piccola manutenzione edile e di altri interventi manutentivi, compresi gli autoveicoli di supporto agli stessi, nonché sulle aree funzionali idonee a garantire la regolare circolazione dei veicoli, come indicato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14, punto 13, del regolamento C.O.S.A.P., è vietata la sosta dei veicoli, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un massimo di giorni 6 (sei), per effettuare le operazioni di pertinenza indicate nell'autorizzazione medesima, con la rimozione coatta dei veicoli eventualmente in sosta;
con la precisazione che l'attuazione dei provvedimenti dovrà essere effettuata osservando le seguenti modalità:
la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO Arch. Alessandro FARAGGIANA |