ORDINANZA N. 3207 |
CITTĄ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -
SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO
Prot. n. 565 |
LOCALITĄ corso Fiume |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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del 7.08.2003 |
GI/ORDINANZA N. 320703/fiume |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3233 prot. 377 del 31.12.71, con la quale veniva istituito il diritto di precedenza sulla carreggiata centrale di corso Fiume e di piazza Crimea nel tratto compreso tra corso Moncalieri escluso e la via Crimea compresa, nei confronti di quelli provenienti dalle trasversali e, il diritto di precedenza su via Crimea, nel tratto compreso tra piazza Crimea e corso Giovanni Lanza compreso, nei confronti di quelli provenienti da corso Giovanni Lanza;
Vista la richiesta di verifica sulla congruità della segnaletica in corso Fiume all'intersezione con piazza Crimea ed a seguito del sopralluogo esperito dal civico Ufficio Tecnico;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in corso Fiume
B) in piazza Crimea
1. l'istituzione del diritto di precedenza:
C) in via Bezzecca
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, rispetto ai veicoli che provengono da via Curtatone;
D)in via Crimea
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli percorrenti la via, nel tratto compreso tra la piazza Crimea e corso Giovanni Lanza compreso, nei confronti di quelli provenienti dall'area d'intersezione di corso Giovanni Lanza e via Curreno;
E)la revoca dell'ordinanza n. 3233 n. 377 del 31.12.71, meglio specificata in premessa;
F)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |