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ORDINANZA N. 3207

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 565

LOCALITĄ corso Fiume

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 7.08.2003

GI/ORDINANZA N. 320703/fiume

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3233 prot. 377 del 31.12.71, con la quale veniva istituito il diritto di precedenza sulla carreggiata centrale di corso Fiume e di piazza Crimea nel tratto compreso tra corso Moncalieri escluso e la via Crimea compresa, nei confronti di quelli provenienti dalle trasversali e, il diritto di precedenza su via Crimea, nel tratto compreso tra piazza Crimea e corso Giovanni Lanza compreso, nei confronti di quelli provenienti da corso Giovanni Lanza;

Vista la richiesta di verifica sulla congruità della segnaletica in corso Fiume all'intersezione con piazza Crimea ed a seguito del sopralluogo esperito dal civico Ufficio Tecnico;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

A) in corso Fiume

B) in piazza Crimea

1. l'istituzione del diritto di precedenza:

  1. per i veicoli che percorrono la carreggiata interna della piazza sul proseguimento della carreggiata centrale di corso Fiume, rispetto ai veicoli che provengono dal prolungamento di via Bicocca e via Sforzesca;
  2. per i veicoli che percorrono la canalizzazione di traffico OVEST sul proseguimento della semicarreggiata OVEST di via Crimea, rispetto ai veicoli che provengono dalla carreggiata esterna SUD della piazza;
  3. per i veicoli che percorrono la canalizzazione di traffico EST sul proseguimento della semicarreggiata EST di via Crimea, rispetto ai veicoli che provengono dalla carreggiata interna SUD della piazza;
  4. per i veicoli che percorrono la carreggiata interna NORD della piazza, rispetto ai veicoli che provengono dalla canalizzazione OVEST sul proseguimento della semicarreggiata OVEST DI via Bezzecca;

C) in via Bezzecca

l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via, rispetto ai veicoli che provengono da via Curtatone;

D)in via Crimea

l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli percorrenti la via, nel tratto compreso tra la piazza Crimea e corso Giovanni Lanza compreso, nei confronti di quelli provenienti dall'area d'intersezione di corso Giovanni Lanza e via Curreno;

E)la revoca dell'ordinanza n. 3233 n. 377 del 31.12.71, meglio specificata in premessa;

F)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)