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ORDINANZA N. 3178

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 553

LOCALITĄ via Genova

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 5.08.2003

GI/ORDINANZA N. 317803/genova

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 717 prot. 140 del 2.03.2001, con la quale al punto B) veniva istituito, il divieto di fermata, sul lato OVEST di via Genova, a partire dal f.f. NORD di via Corradino, e procedendo verso NORD sino al f.passo carrabile NORD contrassegnato dal n.c. 250;

Vista l'ordinanza n. 89 prot. 72 del 17.04.79, con la quale veniva istituito in via Genova il divieto di sosta permanente lungo il lato EST della via, per un tratto di m 30 dal f.f. NORD di via Corrado Corradino verso NORD,

Vista la segnalazione della Circoscrizione IX Nizza Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Genova

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato OVEST della via, a partire dal f.f. NORD di via Corradino, e procedendo verso NORD sino a m 1,50 a NORD del f. passo carrabile NORD contrassegnato dal n.c. 258/a;
  2. la posa di un dissuasore di sosta del tipo "piramide" sul lato OVEST a m .90 circa a NORD del f.passo carrabile NORD contrassegnato dal n.c. 258/A, e a m .50 dalla linea di margine;
  3. la revoca del punto B) dell'ordinanza n. 717 prot. 140 del 2.03.2001, meglio specificata in premessa;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 89 prot. 72 del 17.04.79, meglio specificata in premessa;
  5. la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)