ORDINANZA N. 3141

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

n.ro progr. 1995T

LOCALITÀ via Mazzini, ecc.

data 1/08/2003

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

DC/Ord. Ordine Pubbl./mazzini_chiusano

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Considerata la richiesta della Questura di Torino e del Gabinetto del Sindaco, avente carattere di urgenza ed inderogabilità, per preminenti motivi di sicurezza e di ordine pubblico, in occasione della cerimonia funebre dell'Avvocato Vittorio Caissotti di Chiusano;

Ritenuta ammissibile, per il caso specifico, la collocazione della segnaletica stradale di divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli, in deroga alla norma secondo la quale il segnale di divieto di sosta deve essere posto con preavviso di almeno quarantotto ore, per la particolare natura del provvedimento;

Ritenuto inoltre che tale deroga è motivata anche dall'esigenza di apporre in tempi brevissimi la segnaletica, a scopo preminentemente dissuasivo;

Considerata la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 2/08/2003, dalle ore 7.00 e sino a cessate esigenze

in

  1. via Mazzini, nel tratto compreso tra via Provana e via San Massimo
  1. via San Massimo, nel tratto compreso tra via Mazzini e via dei Mille
  2. via Provana, nel tratto compreso tra via Mazzini e via dei Mille

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)