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ORDINANZA N. 3123

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ -

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 534

LOCALITĄ corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 1.08.2003

LB/ORDINANZA N. 312303/margherita

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale del 7.12.1989 mecc. n. 8915342, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante l'oggetto: "Spazi di sosta di pertinenza delle aree mercatali - determinazioni";

Vista l'ordinanza n. 4030 prot. n. 708 del 15.12.2000 con la quale è stato istituito su ambo i lati della carreggiata laterale SUD, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via XX Settembre, il divieto di fermata;

Accertata la necessità di reperire ulteriori spazi per gli autoveicoli ed i veicoli condotti a braccia dagli operatori del mercato di "Porta Palazzo" e rilevato che il provvedimento di cui sopra risulta essere eccessivamente restrittivo considerata la sezione della carreggiata;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita
carreggiata laterale SUD

  1. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 20.30 dei giorni prefestivi, con sosta consentita agli autoveicoli degli operatori del mercato, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato NORD nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Porta Palatina, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato di "Porta Palazzo";
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 14.00 alle ore 6.00 del giorno successivo non festivo dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle ore 20.30 alle ore 24.00 dei giorni prefestivi e dalle ore .00 alle ore 24.00 dei giorni festivi, con sosta consentita esclusivamente ai veicoli a braccia degli operatori del mercato, sul lato NORD nel tratto di cui al punto 1) suddetto, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato di "Porta Palazzo";
  3. la revoca dell'ordinanza n. 4030 prot. n. 708 del 15.12.2000, meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto suddetto;
  4. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)