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ORDINANZA N. 3096

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 530

LOCALITĄ: Via SANTA GIULIA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

Del 31.7.03

SB/ORDINANZA N. 309603/santagiulia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2313 prot.n. 403 del 13.6.03 con la quale era stata disposta la posa di dissuasori di sosta per un tratto di m 15 sul lato nord, a partire dall'intersezione con via Vanchiglia e procedendo verso ovest (...omissis);

Vista l'ordinanza n. 2314 prot. n. 404 del 13.6.03 con la quale veniva istituito un posto auto generico riservato a persone motulese o non vedenti, sul lato nord ad ovest del n.c. 47;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In Via Santa Giulia

nel tratto: via Vanchiglia - via Giulia di Barolo

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato sud della via, per m 15.00, a partire da m 1.00 dal f.f. ovest di via Vanchiglia e procedendo verso ovest;

2)l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20, con sosta consentita ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato nord della via, per un posto auto, a partire da m 1 dal f.f. ovest di via Vanchiglia, con disposizione "in fila";

  1. l'istituzione della sosta a pagamento sul lato nord della via, con disposizione "in fila", con

le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1630 prot. n. 289 dell'11.6.1999;

4)la revoca delle ordinanze n.2313 prot.n.402 e 2314 prot.n. 404 del 13.6.2003 citate in premessa;

5)la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)