ORDINANZA N. 3073 |
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO
Prot. n. 517 |
LOCALITA' via Roma |
CIRCOSCRIZIONE N. 01 |
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del 29.07.2003 |
GI/VARIE03/roma |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3669 prot. 739 del 23.10.2001, con la quale veniva istituito in via Roma, il divieto di accesso veicolare da piazza Castello e da piazza Carlo Felice, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di ogni venerdì e di ogni giorno prefestivo e festivo, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti muniti di apposito contrassegno, i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica, i veicoli dei residenti e degli aventi diritto per l'accesso a posti di sosta privati accessibili unicamente da tale via, i veicoli in servizio pubblico da piazza (taxi) il cui servizio abbia origine e destinazione nella via, consentendo, peraltro l'attraversamento della via Roma dalle vie trasversali e, nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo, veniva istituito il divieto di fermata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 su ambo i lati della via,
Vista la segnalazione del Comando del Corpo di Polizia Municipale;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
A) in via Roma
l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 20.30 alle ore 2.00 del giorno successivo, di ogni venerdì e di ogni giorno prefestivo e festivo, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli al servizio di persone motulese o non vedenti muniti di apposito contrassegno, i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica, i veicoli dei residenti e degli aventi diritto per l'accesso a posti di sosta privati accessibili unicamente da tale via, i veicoli in servizio pubblico da piazza (taxi) il cui servizio abbia origine e destinazione nella via.
B) nel tratto compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta, per grave intralcio alla circolazione;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO |
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(Arch. Alessandro FARAGGIANA) |