Ordinanza relativa al divieto di circolazione. | Integrazione all'ordinanza di sgombero. |
Prot. n. 340 | ORDINANZA N. 3071 |
IL SINDACO
Vista la relazione presentata dall’Autorità Militare competente e le conseguenti problematiche derivanti dal disinnesco di una bomba residuato bellico, rinvenuta nel campo di atletica leggera adiacente allo stadio comunale di Torino di corso Sebastopoli 123;
Considerato che per effettuare le operazioni di bonifica della predetta area si rende necessario procedere ad operazioni tecniche di disinnesco e brillamento dell’ordigno che comportano pericolo per le persone abitanti o transitanti in detta località e nelle immediate vicinanze;
preso atto di quanto è stato determinato nelle riunioni tecniche effettuate presso la Prefettura di Torino nelle quali sono stati stabiliti i tempi e le modalità delle operazioni;
Visto l’art. 7 della legge 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, (consistenti caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela all’interesse della sicurezza pubblica) non viene comunicato l’avvio del procedimento;
visto il disposto dell’art. 54 comma 2 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000.
ORDINA
Per le motivazioni di cui
alla suddetta premessa, nella giornata di Domenica 3 agosto 2003:
1. lo sgombero a tutte le persone che si trovano nelle località oggetto
dell’intervento comprese
tra le vie:
2. che lo sgombero nell’area
delle persone dovrà avvenire entro le ore 9,00 della suddetta giornata
e che il rientro non potrà avvenire prima del termine delle operazioni
di disinnesco dell’ordigno bellico che sarà opportunamente comunicato
alla cittadinanza (presumibilmente entro le ore 18);
3. durante la fase di neutralizzazione dell’ordigno nessuna persona potrà
accedere e transitare all’interno dell’area interdetta;
AVVERTE
MANDA
A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Torino, 28 luglio 2003
IL SINDACO