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ORDINANZA N. 2962

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE VIABILITA' E TRAFFICO

Prot. n. 502

LOCALITA' via Negarville interno 30

CIRCOSCRIZIONE N. 10

del 22.07.2003

GI/VARIE03/negarville

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1320 prot. 75 T del 7.07.97, con la quale veniva istituita un'area al servizio di veicoli persone disabili, sul lato NORD dell'interno 30 di via Negarville, in corrispondenza del n.c. 30/6 con disposizione "in fila";

Vista l'ordinanza n. 238/212 prot. 742 del 3.06.1982, con la quale sul lato NORD dell'interno 30 di via Negarville, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18 escluso i festivi, con sosta consentita ai mezzi di trasporto alunni "Scuolabus" per un tratto di m 10 a cavallo degli ingressi della scuola elementare "G. Salvemini" ubicati ai nn.cc.30/6 e 30/4;

Vista la richiesta dell'I.C.S.. Salvemini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Negarville interno 30

  1. l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato NORD dell'interno, a cavallo dell'ingresso della Scuola Elementare G. Salvemini contrassegnato dal n.c. 6, per un tratto di m 10 circa;

  1. la revoca dell'ordinanza 1320 prot. 75 T del 7.07.97, meglio specificata in premessa;
  2. la revoca dell'ordinanza n. 238/212 prot. 742 del 3.06.1982, meglio specificata in premessa;
  3. la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)