ORDINANZA N. 2937

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ -

SETTORE VIABILITĀ E TRAFFICO

Prot. n. 492

LOCALITĀvia Pisa

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 21.07.2003

LB/VARIE03/pisa

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 791 prot. n. 737 dell'8.9.1989 che istituiva il divieto di sosta permanente con sosta riservata esclusivamente agli autoveicoli in dotazione alla Polizia di Stato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento sul lato OVEST della via partendo da m 1.00 a SUD del limite SUD dell'accesso carraio contraddistinto con il n.c. 22B e procedendo verso SUD/EST sino a m 1.00 a NORD del limite NORD dell'accesso carraio contraddisitnto con il n.c. 9 di corso Palermo;

Vista la nota della Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni "Piemonte - Valle d'Aosta" Sezione Affari Generali, con la quale viene comunicato il trasferimento del Compartimento in altra sede;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)