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ORDINANZA N. 2854

CITTĄ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĄ

SETTORE VIABILITĄ E TRAFFICO

Prot. n. 485

LOCALITĄ corso UNIONE SOVIETICA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

Del 16.7.2003

SB/VARIE03/unione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 414 del 9.11.1982 che istituiva il divieto di sosta dalle ore 14 alle ore 8 del giorno successivo lungo il lato est del controviale est di c.so Unione Sovietica nel tratto compreso tra il protendimento del f.f. nord di c.so Tazzoli e a m 50 circa prima del confine nord del nuovo Tribunale dei Minorenni con il Centro Sportivo Fiat: nonché il divieto di sosta permanente lungo il lato est del c,so Unione Sovietica per un tratto di m 50 circa dal confine nord del nuovo Tribunale dei Minorenni verso sud, cioè all'ingresso carraio del Tribunale stesso (civico n. 323);

Vista la nota del Tribunale per i Minorenni di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

In corso Unione Sovietica

  1. l'istituzione del divieto di fermata sul lato est della carreggiata laterale est, per m 83,00 circa in direzione nord, a partire da m 30,00 circa a sud del f.f. sud di via Berruti e Ferrero;
  2. l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 18,30 alle ore 8,00 del giorno successivo, con rimozione coatta, sul lato est della carreggiata laterale est del corso, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto di disabili, per uno stallo, a partire da m 36 circa a nord del f.f. nord di via Berruti e Ferrero in direzione nord, con disposizione "in fila";
  3. l'istituzione del divieto di fermata dalle ore 18,30 alle ore 8,00 del giorno successivo, per m 57,00 circa in direzione nord, a partire da m 42,00 a nord del f.f. nord di via Berruti e Ferrero;
  4. la revoca dell'ordinanza n. 414 del 9.11.1982, meglio specificata in premessa:

5)la pubblicità dei suscritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ E TRAFFICO

 

(Arch. Alessandro FARAGGIANA)